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NUOVO REGOLAMENTO D.P.I.
2015-03-30

NUOVO REGOLAMENTO D.P.I.

Ecco quali saranno i principali cambiamenti nella normativa in materia di dispositivi di protezione

"Non manca molto perché venga reso pubblico il Nuovo Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale dell’Unione Europea, che andrà a sostituire l’attuale Direttiva 89/686/CEE, introdotta il 21 dicembre 1989 e ad oggi ancora in vigore. La decisione nasce dalla necessità di adeguare anche le disposizioni in merito ai DPI al nuovo, mutato contesto normativo europeo."

Siamo ancora in attesa di conoscere il reale contenuto del Nuovo Regolamento in materia di Dispositivi di Protezione Individuale, ma da quanto è emerso attraverso le dichiarazioni di chi ha partecipato ai tavoli di discussione possiamo affermare che i cambiamenti saranno alcuni e importanti.

La Direttiva 89/686/CEE era a suo tempo stata formulata secondo un Nuovo Approccio, che assicurava una duplice garanzia: da un lato commerciale, poiché disciplina i requisiti essenziali cui devono conformarsi i DPI prima di essere messi a disposizione sul mercato e la loro libera circolazione in Europa; dall’altro funzionale, garantendo alti livelli di protezione agli utilizzatori.
Con la Direttiva nasce, infatti, l’obbligo di apporre al prodotto la MARCATURA CE, vero e proprio timbro di certificazione, e di accompagnarlo a un libretto di istruzioni riportante i corretti modi di impiego, pulizia, manutenzione, conservazione e disinfezione. Una responsabilità che ricade sul fabbricante.

Ma quindi perchè sostituire la Direttiva? La Commissione che si è impegnata nel ripensare le normative europee in materia di Dispositivi di Protezione Individuale ritiene che si possa fare ancora molto per garantire ulteriori livelli di protezione e sicurezza e una concorrenza più equa fra gli operatori del mercato. Inoltre, per come è stato pensato, il Regolamento semplificherà il complesso di norme europee, allineando la normativa sui DPI alla decisione europea n. 768/2008/CE “quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.”

L’idea della semplificazione è intuibile già dalla scelta di ricorrere a un Regolamento e non più a una Direttiva. La differenza sta nel fatto che il Regolamento, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha effetto immediato in tutti gli stati membri senza necessità di recepimento.

Quali saranno, dunque, i cambiamenti?
In primo luogo pare che nella definizione di DPI saranno incluse anche le protezioni contro umidità, acqua e calore a uso privato. Oltre a questo saranno introdotte definizioni e nuove procedure di valutazione della conformità per i DPI su misura e per quelli sottoposti a adeguamenti individuali. Infine, il Nuovo Regolamento evidenzierà ancora di più le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

La semplificazione della distinzione dei dpi in categorie troverà la sua prima concretizzazione nella scelta di far dipendere la categoria in cui il DPI è inserito esclusivamente dal rischio dal quale il DPI stesso protegge. Un allegato al Regolamento specificherà in quale categoria ciascun rischio rientra. I DPI fatti su misura saranno da considerarsi sempre di Categoria II. E sempre dalla categoria dipenderanno le procedure di valutazione della conformità, che rimarranno pressoché inalterate.

Rispetto alla Direttiva, quindi, alcuni DPI subiranno una modifica di categoria. Ad esempio, rientreranno in Categoria III i dpi contro l’annegamento, i tagli da sega a catena portatile, i tagli da getto d’acqua ad alta pressione, le ferite da arma da fuoco e da coltello e il danni provocati dall’esposizione al rumore.

Il Nuovo Regolamento comincerà ad essere applicato a due anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per dare il tempo ai fabbricanti, agli organismi notificanti e agli stati di adeguarsi alla novità. Saranno per tanto previste disposizioni transitorie perché sia considerato legale il commercio dei DPI nelle scorte già a magazzino che potranno così essere esaurite.

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