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POS, PSS, PSC
2014-11-03

POS, PSS, PSC

Nuovi modelli semplificati per la redazione dei documenti relativi ai cantieri mobili e temporanei

Con un comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato dell’avvenuta pubblicazione del Decreto Ministeriale 9 settembre 2014, già discusso durante la Conferenza Stato-Regioni tenutasi il giugno scorso, che introduce – un anno dopo l’emanazione del Decreto di Legge 69/2013 contenente l’art. 104bis che li aveva previsti – i modelli semplificati del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 27 settembre 2014, è composto da soli 5 articoli (che alleghiamo in file PDF) e da alcuni allegati, redatti dal Ministero del Lavoro in sinergia con Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e Federcoordinatori. Si tratta di una “cassetta degli attrezzi” utili alla valutazione dei rischi delle imprese edili che realizzano opere nei cantieri temporanei e mobili (definiti dall’art. 88 D.Lgs. 81/08), ad esclusione di quelle attività la cui durata presunta non è superiore ai dieci-uomini giorno e finalizzati alla realizzazione e manutenzione di infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori a rischi (individuate dal comma 2 dell’art.88) con lo scopo di semplificare gli adempimenti di carattere formale, migliorare i loro rapporti con i coordinatori e chiarire gli aspetti sostanziali della comunicazione fra i due soggetti.

Questi modelli consentono al committente delle opere e ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di svolgere la valutazione dei rischi, che nell’ambito dell’edilizia è basato su un regime speciale che ripartisce i compiti tra i due soggetti. Il committente delle opere ha il dovere di designare i coordinatori per la progettazione e la realizzazione delle opere in caso di presenza di due o più imprese esecutrici; i coordinatori, invece, devono provvedere alla redazione del PSC e del Fascicolo dell’Opera (FO) in cui sono analizzati i rischi e individuate le misure di prevenzione. All’appaltatore o al concessionario spetta invece il compito di redigere il PSS semplificato.

Nonostante le premesse di semplificazione, però, i nuovi modelli di valutazione dei rischi presentano alcune criticità legate al campo di applicazione, alle informazioni che è necessario fornire e all’assenza di un regime transitorio. Aspetti che il MinLavoro ha giustificato sottolineando che "semplificazione” non deve essere intesa come superficialità”. Tali penurie, però, farebbero pensare che l’obiettivo di questi modelli più che la semplificazione sia la standardizzazione degli adempimenti in edilizia.

I nuovi modelli sono a contenuto vincolato e adattabili per quanto riguarda la dimensione dei campi e stabiliscono l’obbligo di specificare anche la data delle revisioni e l’oggetto delle stesse, le quali devono essere firmate anche dal revisore (che coincide con il datore di lavoro nel caso di un POS, col coordinatore nel caso di un PSC). Sostanzialmente, però, riprendono la formula precedente alla quale sono state aggiunte alcune informazioni e documentazioni supplementari.

Un ulteriore elemento di criticità sta nel fatto che il D.M. 9 settembre 2014 a non specifica in nessuna delle sue parti quali siano i casi in cui è consentito ricorrere a questi modelli o se il loro utilizzo sia da ritenersi obbligatorio. Negli articoli, infatti, è usato il termine “possono” e non “devono”, ne consegue che i modelli semplificasti siano da ritenersi un’alternativa alla modulistica precedente e comunque non obbligatori.

PSC

Ad esempio, nel caso del PSC è necessario allegare anche le tavole e i disegni tecnici esplicativi, la planimetria/layout di cantiere, le planimetrie di progetto, il profilo altimetrico, la relazione idrogeologica, il computo metrico analitico dei costi per la sicurezza e la tavola tecnica sugli scavi.

POS

Tra i tre, il modulo che presenta più criticità è sicuramente quello relativo al Piano Operativo di Sicurezza, descritto dall’art.89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.” Oltre alle imprese esecutrici, il POS deve essere redatto anche dall’impresa affidataria e dall’impresa familiare, mentre rimangono esclusi i lavoratori autonomi. La giurisdizione, inoltre, stabilisce che POS e PSC si integrano tra loro e vanno a costituire un unico documento, poiché il primo modulo comprova la specifica valutazione dei rischi per il singolo cantiere e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, che il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare in armonia con quanto stabilito nel PSC e le prescrizioni disposte dal coordinatore nelle sue funzioni di vigilanza durante l’esecuzione dell’opera.
Il legislatore ha pertanto previsto uno schema di POS ordinario, definendo il contenuto minimo che è importante indicare, e che tra l’altro comprende anche l’individuazione delle misure protettive e preventive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC. Su questi presupposti, è stato elaborato un modello di POS semplificato poco o niente. Intanto è blindato, non cambia granché rispetto al precedente, e per di più, oltre al numero e alle relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere per conto della stessa impresa, richiede informazioni supplementari, tra le quali:

  • i nominativi dei lavoratori, e per quelli autonomi anche l’attività svolta, la data d’’ingresso e di uscita dal cantiere;
  • informazioni analitiche sulla formazione.

Considerata l’ottica della semplificazione prefissata dal legislatore, continuano a essere poco chiare le mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza dal RSPP, dal Medico Competente e dai lavoratori. Per di più, le funzioni dei coordinatori sono state ulteriormente complicate dall’obbligatorietà di verificare l’adeguatezza del POS rispetto al PSC e l’evoluzione dei lavori, standardizzando sì il processo, ma aumentando di molto il tempo necessario alle verifiche.

PSS

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza, nel caso in cui si tratti di appalti pubblici, così come disposto dall’articolo 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) sostituisce per intero il Piano Operativo di Sicurezza quando quest’ultimo non sia previsto. La redazione del PSS è, però, consentita solo nel caso in cui il lavoro venga svolto da una sola impresa. Ciò significa che qualora la legge non obblighi alla nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione e quindi all’elaborazione del PSC, in ogni caso andrà consegnato il PSS alle amministrazioni che hanno predisposto il bando per l’affidamento dell’appalto.
Anche nel caso di questo modello semplificato, molto di ciò che è necessario indicare ricalca la versione precedente, ovvero quanto già previsto dall’allegatp XV del D.Lgs. 81/08.
Entrando nel dettaglio il modello semplificato per la redazione del PSS, che è redatto all’appaltatore o dal concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC ad esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS. Il modello documenta in definitiva:

  • Identificazione e descrizione dell’opera;
  • Dati identificativi dell’impresa;
  • Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi alleare di cantiere;
  • Organizzazione del cantiere;
  • Planimetria/e del cantiere;
  • Rischi in riferimento alle lavorazioni;
  • Interferenze tra le lavorazioni;
  • Crono-programma dei lavori;
  • Misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • Numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell’Impresa;
  • Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in cantiere;
  • Esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • Elenco allegati obbligatori.

In definitiva, il D.M. 9 settembre 2014 più che semplificare sembra standardizzare i documenti, nel tentativo di indurre una maggiore uniformità di comportamento e favorire un innalzamento della qualità dei documenti in questione, considerato l’incremento delle informazioni che è importante fornire. I nuovi moduli restano comunque un deciso passo avanti verso il riconoscimento stabile delle figure professionali atte a certificare la sicurezza sui cantieri.

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