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SCALE PORTATILI E SALUTE
2014-10-13

SCALE PORTATILI E SALUTE

IdoneitĂ  sanitaria all'utilizzo delle scale portatili

Dal momento che il lavoro in quota – ovvero tutte quelle mansioni, attività e operazioni che si svolgono sospesi o con ausilio di scale mobili dai 2m di altezza – comporta peculiarità di rischio e gravità di danni potenzialmente derivanti, viene considerata una misura di tutela della sicurezza del lavoratore l’attuazione di una sorveglianza sanitaria mirata.

Se è vero che tra gli obblighi del datore di lavoro compare quello di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 18 comma c., D.Lgs. 81/08), è vero anche che tutti i lavoratori del comparto costruzioni sono soggetti (e devono esserlo!) alla sorveglianza sanitaria per tutti i rischi specificatamente normati dal Decreto Direttore Generale Sanità n. 5308 del 19/06/2012: “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia”.

L’obiettivo di queste linee guida è quello di qualificare la sorveglianza sanitaria già effettuata in modo mirato all’attività in quota. I controlli medici consentono due riscontri:

  • la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione;
  • l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza.

Pertanto il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria subirà delle modifiche, che i medici di GruppoSfera S.r.l. stanno già applicando ai sensi della normativa. Tale protocollo si articolerà in accertamenti di Primo e di Secondo Livello, questi ultimi da effettuarsi qualora i precedenti dovessero evidenziare necessità di approfondimento. Negli accertamenti di primo livello gli strumenti della sorveglianza sanitaria si configurano:

  • nell’anamnesi familiare
  • nella visita medica (eventualmente integrata da esami specialistici).

La rilevazione della sintomatologia verrà rilevata attraverso questionari standardizzati e validati.

Per la rilevazione e la registrazione dell’esame obiettivo non si propone uno schema obbligato, affidandone la conduzione al Medico Competente, a cui spetta anche il compito di prescrivere e/o effettuare gli accertamenti diagnostici a corredo della visita medica.
Gli accertamenti diagnostici si differenziano tra quelli utili alla valutazione dell’idoneità preventiva e quelli utili invece alla valutazione della idoneità periodica. Qui di seguito proponiamo l’elenco:

valutazione di idoneità preventiva:

  • esami di laboratorio (esame emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica; transaminasi e gamme GT sieriche; colesterolemia; trigliceridemia; creatininemia; glicemia e digiuno; esame urine);
  • acuità visiva (almeno con tavola optometrica);
  • EGC base;
  • spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi respiratori);
  • esame audiometrico;
  • senso dell’equilibrio (esame clinico con manovra di Romberg; prova indice-naso; prova della deviazione degli indici; prova della marcia; ricerca del nistagmo spontaneo);

valutazione di idoneità periodica

  • visita medica con periodicità annuale o biannuale;
  • esami di laboratorio (vedi sopra);
  • esami strumentali triennali o quinquennali sulla base della valutazione del rischio e dell’età del lavoratore (determinazione dell’acuità visiva per lontano con tavola optometrica; ECG; spirometria; esame audiometrico; valutazione del senso dell’equilibrio).

Negli accertamenti di secondo livello, da prevedersi in presenza di sintomi e/o segni clinici sospetti per patologia, il protocollo sanitario può essere integrato da consulenze e valutazioni specialistiche più approfondite (esempi: Valutazione cardiologica con ECG dinamico e ecocardiogramma nei soggetti a elevato rischio coronarico; EEG in caso di sintomi neurologici; esame otovestibolare in caso di presenza dei disturbi dell’equilibrio).

Sono da considerarsi ostative per lo svolgimento dell’attività in quota le seguenti patologie:

  • tutte le gravi insufficienze d’organo;
  • la grave obesità (IMG > 40);
  • le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
  • gli episodi sincopali, le aritmie cardiache, le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti emodinamicamente, le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica;
  • il diabete, anche con mediocre compenso;
  • le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.

Ai sensi della Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, devono essere ritenuti non adatti al lavoro in quota gli adolescenti; inoltre ai sensi dell’Allegato A del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 non dovrebbero svolgere operazioni in quota le donne in stato di interesse e fino al settimo mese di età del figlio, se pur il documento non dichiara espressamente queste attività come pericolose, faticose o insalubri. Si ricorda infine che vige l’assoluto divieto di assunzione e somministrazione di alcool al pari delle altre attività di cantiere.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e dubbi rivolgersi a: Dott.ssa Chiara Pilloni Ufficio Programmazione Corsi & Medicina del Lavoro chiarapilloni@grupposferasrl.it

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