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SCUOLA E SICUREZZA
2014-10-08

SCUOLA E SICUREZZA

Un interpello aiuta a fare luce su alcuni dubbi

Il 13 marzo 2014 la Commissione Interpelli si è espressa in merito a un Interpello (1/2014) sollevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo ad alcuni aspetti di interesse per gli istituti d’istruzione e gli enti di formazione. L’oggetto della risposta, infatti, prendeva in esame:

  • obblighi degli allievi degli istituti di istruzione e universitari
  • criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche
  • identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici
  • obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza.

Proponiamo qui di seguito le risposte che la Commissione Interpelli ha elaborato per ciascuno dei quattro quesiti, trattandoli singolarmente e riportando tra virgolette la dicitura originale proferita dalla Commissione stessa.

In quali casi l’allievo è equiparato al lavoratore e deve quindi agire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, considerando che nel corso dell’attività quotidiana può entrare in contatto con agenti chimici e attrezzature videoterminali?
Richiamando l’art. 2 del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che “al lavoratore è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]”, la Commissione ha sottolineato che la parificazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal Decreto Ministeriale 382/1998 Regolamento recante norme per l ’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.
Questo decreto all’art. 1 comma 2) prevede che siano equiparati ai lavoratori - ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 626 – gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali “i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.”
È bene sottolineare che, in ogni caso, gli allievi non devono essere computati nel conteggio del numero dei dipendenti della struttura e che, pertanto, le attività nelle quali sono coinvolti hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico.” È chiaro quindi che, visto quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08: - da un lato “si esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati”; - dall’altro si esclude “qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di lavoratore.

2. Quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche?
La Commissione ricorda che “il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle Istituzioni scolastiche ed educative non statali. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.”
Tale individuazione deve comunque rispettare quanto prevede l’art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” o, comunque, il “soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta lo propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

3. Quali sono i criteri di identificazione degli enti bilaterali e degli organismi paritetici di cui l’accordo Stato-Regioni 21/12/2011 parla?
La Commissione evidenzia che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 (Linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) ha trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici. Da quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla “richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. L’Accordo specifica che “resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - in questo senso la definizione di organismo paritetico dettata all’articolo 2, comma I, lettera e), del d.lgs. n. 81/2008 - e che svolgano la propria attività di supporto alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il territorio di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.” In relazione alla parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell’inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, “é parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività”.

4. Quali sono i limiti dell’obbligo di informazione e formazione (ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/08) nel caso di docente esterno, chiamato a supplenza o d’emergenza?
Il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede - con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 - il “riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”. Nel caso in cui il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il datore di lavoro “deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione (punto 10 - Disposizioni transitorie - Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

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