Con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio che intende tutelare il processo di Whistleblowing (segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione e delle norme nazionali. Tra gli obblighi spiccano, altresì, gli adempimenti privacy connessi alla tutela del segnalante e alla gestione del processo di segnalazione.
In particolare, la nuova normativa:
1. Amplia il raggio di applicazione delle forme di tutela coinvolgendo
- tutti gli enti che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- tutti gli enti che, pur non avendo impiegato la media di 50 lavoratori, operano in alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente)
- tutti gli enti che, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati, abbiano adottato i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
2. estende l’ambito oggettivo delle segnalazioni a tutte le condotte illecite, previste sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione europea, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
3. amplia i soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche (facilitatori che prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, soggetti terzi e connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari);
4. prevede la predisposizione di appositi CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA IN GRADO DI GARANTIRE, “anche tramiteil ricorso a strumenti di crittografia, LA RISERVATEZZA… che possono essere:
- interni: affidati ad una persona o ad un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificamente formato (occorre assicurare indipendenza ed imparzialità)
- esterni: ovvero affidati ad un soggetto esterno, dotato di personale adeguatamente istruito per la corretta gestione dei canali di segnalazione;
5. prevede tempi e modi definiti per la gestione delle segnalazioni: segnalazione scritta, segnalazione orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, incontro diretto in un tempo ragionevole; entro sette giorni avviso al segnalante di ricevimenti della segnalazione, entro novanta giorni riscontro alla segnalazione;
6. prevede l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai fini della protezione dei dati personali (sulla base di una specifica valutazione d’impatto privacy) e il rispetto delle norme previste dal GDPR e dal Codice privacy (informativa specifica, nomina dei soggetti autorizzati, contratti con i responsabili esterni, aggiornamento del Registro,….).
7. prevede la predisposizione di informative e procedure chiare circa le modalità di effettuazione della segnalazione (tali informazioni devono essere chiare e facilmente accessibili, anche, per quanto possibile, alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni. Vanno esposte, per esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte suddette persone nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell’ente ed essere incluse altresì nei corsi e nelle formazioni di etica e integrità)
8. prevede la possibilità in via subordinata e/o successiva rispetto alla segnalazione interna di rivolgersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso appositi canali di segnalazione esterna.
Le nuove norme entreranno in vigore il 15 luglio 2023 per le aziende con più di 250 dipendenti e il 17 dicembre 2023 per le aziende con 50 dipendenti.
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