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MONITORAGGIO degli STRAORDINARI
2018-07-09

MONITORAGGIO degli STRAORDINARI

Il debito in sicurezza del Datore di Lavoro
Tempo di lettura: 5 minuti

IN DUE PAROLE:

  1. Il datore di lavoro deve garantire la salute dei lavoratori anche monitorando gli straordinari! Il DVR affronta questo argomento ?

  2. Lo straordinario svolto, anche senza autorizzazione, nell’ambito della prestazione di lavoro comporta per il datore di lavoro l’onere di controllo e prevenzione, la cui omissione determina la responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c.

IN DETTAGLIO:

Il debito di sicurezza del datore di lavoro si applica anche all’eccessivo lavoro straordinario

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16970 del 27 giugno 2018 ha affermato che lo straordinario svolto, anche senza autorizzazione dell’amministrazione, nell’ambito della prestazione di lavoro comporta per il datore di lavoro l’onere di controllo e prevenzione la cui omissione determina la responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. L’Autore, ripercorrendo la funzione e l’estensione del debito di sicurezza del datore di lavoro, pone a verifica il ruolo del lavoratore nella causazione dell’evento e la conseguente riduzione del danno risarcibile per concorso di colpa nella causazione dell’evento.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16970 del 26 giugno 2018 affronta il tema del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c. per violazione degli oneri di controllo e prevenzione che incombono sul datore di lavoro.

Nei fatti un autista di autocompattatore di rifiuti ricorre innanzi al tribunale per far accertare la responsabilità del Comune per aver subito un danno biologico a seguito di un infarto al miocardio conseguente alle particolari condizioni logoranti in cui era costretto ad operare per mancanza di altro personale. La vicenda giunge in Corte di appello che condanna il Comune al risarcimento del danno biologico, argomentando che le condizioni lavorative, particolarmente usuranti, non erano state specificatamente contestate dall’amministrazione comunale. In particolare, il Comune non aveva provato che lo straordinario era stato effettuato senza un atto formale autorizzativo. Pertanto, conclude la Corte, la cardiopatia ischemica cronica, quale causa dell’infarto al miocardio, aveva determinato un danno biologico al lavoratore.

La Cassazione, rigettando il ricorso del Comune, afferma, innanzitutto, che l’amministrazione non aveva esattamente dimostrato il carattere non usurante del servizio prestato. Infatti, dall’allegazioni di prova è risultato che il lavoratore svolgeva la prestazione di raccolta rifiuti solidi urbani per 14 ore giornaliere, dovendosi occupare anche della conduzione della macchina di auto spurgo delle fogne e di quella per il lavaggio dei contenitori di spazzatura. I ritmi lavorativi, infatti, si intensificavano durante i mesi estivi in coincidenza con la stagione turistica, senza godere delle prescritte ferie o festività. Inoltre, il dipendente era l’unico a possedere le qualifiche professionali necessarie a svolgere specifici lavori ivi inclusa la riparazione dei mezzi meccanici.

La responsabilità dell’ente – precisa la sentenza – deriva dalla circostanza per cui il Comune aveva modo di verificare la prestazione lavorativa, rientrando, difatti, nel patrimonio della propria gestione organizzativa. La Corte conclude che la mancata autorizzazione allo straordinario, pur escludendo secondo la giurisprudenza il diritto al compenso, esclude che esso sia stato comunque svolto nell’ambito della prestazione di lavoro per l’Amministrazione e nell’interessa della stessa, e che pertanto sussistesse l’onere di controllo e prevenzione la cui omissione determina la responsabilità ex art. 2087 c.c.

La pronuncia pone all’attenzione dell’interprete due questioni: da un lato l’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro e dall’altro versante, strettamente connesso, la limitazione del danno risarcibile in caso di mancata cooperazione del lavoratore.

L’ampio concetto di “prendersi cura” include oltre all’obbligo della semplice osservanza delle disposizioni anche il dovere di porre in essere comportamenti che non mettano a repentaglio la propria e l’altrui salute e sicurezza. In sostanza, nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà, ai sensi dell’art. 2104 c.c., osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori ivi incluse le misure disposte dal datore di lavoro per finalità prevenzionali. Alla luce di tale percorso argomentativo si può già sottoporre a verifica la sentenza in commento nella parte in cui riconosce una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. anche nel caso di straordinario non autorizzato. In realtà la carenza dell’atto autorizzatorio impedirebbe di fatto una responsabilità diretta del datore di lavoro o perlomeno un concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno. Infatti, lo scopo dell’autorizzazione è la perimetrazione del lavoro straordinario entro i limiti legali finalizzato ad evitare un’esposizione del dipendente ad uno stress psico-fisico generativo di danni. La Cassazione nella sentenza in parola avrebbe dovuto verificare se il datore di lavoro, attraverso il controllo dell’organizzazione aziendale, sarebbe stato in grado di evitare il maggior lavoro (usurante) svolto dal lavoratore; in caso contrario avrebbe potuto anche configurare una responsabilità concorrente del dipendente nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., salvo un legittimo rifiuto del lavoratore secondo il principio del “prendersi cura” della propria incolumità psico-fisica. La tesi trova altresì sostegno nel comma 2 let. b) dell’art. 20 del decreto legislativo n. 81/2008 ove si afferma l’obbligo di “osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale”. L’obbligo specifico sancito dal comma 2 consente al datore di lavoro, nell’esercizio del potere direttivo, di prevedere ulteriori specifiche e concrete norme di comportamento adeguate all’ambiente produttivo in cui il lavoratore opera. La rilevanza giuridica del comportamento attivo od omissivo del lavoratore ci conduce così al secondo interrogativo: è possibile un concorso di colpa del lavoratore? Di conseguenza, è possibile una riduzione del danno risarcibile? La giurisprudenza, secondo un condivisibile orientamento, ritiene che l’art. 2087 c.c. non configuri una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate. La co-responsabilizzazione del lavoratore nel debito di sicurezza del datore di lavoro incide perciò inevitabilmente sulla posizione di garanzia dell’art. 2087 c.c. Il datore di lavoro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rimane, tuttavia, il principale soggetto tenuto a predisporre le prescrizioni antinfortunistiche, a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie e degli idonei dispositivi di protezione, a informare, istruire, formare, addestrare il lavoratore e, infine, a vigilare sull’adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore. Pertanto, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza delle norme prevenzionali da parte del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, hanno valore assorbente rispetto al comportamento del lavoratore, la cui condotta può assumere rilevanza solo dopo che da parte dei soggetti obbligati, siano state adempiute le prescrizioni di loro competenza. Secondo tale tesi, quindi, non sarà ascrivibile alcuna responsabilità al lavoratore né potrà essere attribuita alcuna efficacia causale al suo comportamento né potrà attribuirsi alcun effetto esimente al suo eventuale concorso di colpa che abbia dato occasione all’evento, dal momento che tale evento lesivo è da ricondurre proprio alle omissioni o alle mancate o insufficienti misure e cautele approntate dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori.

In sostanza, la condotta che sia contraria alle disposizioni impartite dal datore di lavoro non vale a interrompere il nesso causale tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo. Negli ultimi anni si sta, tuttavia, affermando un orientamento che evidenzia l’importanza di un’indagine preventiva sul nesso di causalità in presenza di un concorso di cause colpose o di cooperazione colposa del lavoratore, giungendo, in tali casi, a ridurre proporzionalmente, ma anche ad escludere, la misura della responsabilità datoriale. Infatti, più il datore di lavoro coopera al suo adempimento dell’obbligo di sicurezza, più il lavoratore – formato ed istruito – sarà ritenuto responsabile delle omissioni o inesattezze alle norme o condotte di sicurezza, poiché, in tal caso, è ragionevole prevedere un comportamento corretto ed adempiente del prestatore. In sostanza, si può sostenere che le azioni pericolose, addirittura volontariamente rischiose per la salute o la sicurezza, possono assumere un’efficacia esimente o, comunque, limitativa, della responsabilità civile o penale dei soggetti onerati. La linea interpretativa seguita non è stata, tuttavia, considerata nella sentenza in commento. Infatti, il lavoratore che ha volontariamente svolto lo straordinario senza l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione comunale, ha contestualmente violato sia il potere direttivo del datore di lavoro sia le norme di sicurezza a tutela della sua integrità psico-fisica, concorrendo, perlomeno, nella causazione del danno. Del resto, il lavoratore, anche se fosse autorizzato a svolgere lo straordinario, può sempre rifiutarsi di eseguire la prestazione utilizzando l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. se ciò dovesse determinare un pericolo per l’integrità fisica o psichica del prestatore di lavoro.

Cassazione civile, sezione Lavoro, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16970

(tratto da "Leggi d'Italia - Quotidiano Giuridico)

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