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COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
2015-07-27

COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Calcolare i costi della sicurezza da attività interferenti non è affatto semplie. Proviamo a fare un pò di ordine

Il calcolo dei costi effettivi della sicurezza da interferenza è, ad oggi, un aspetto ancora molto discusso dei contratti d’appalto, subappalto e somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/08). Per cercare di fare un po’ di chiarezza e rendere più agevole le operazioni dei soggetti coinvolti, Confindustria Vercelli Valsesia, insieme a Inail Piemonte, ha reso disponibile sul sito www.duvri8108.it una procedura in grado di guidare il committente nella corretta gestione delle attività interferenti.

Tale procedura è di fatto un diagramma di flusso, ovvero un modello che rappresenta il controllo delle diverse fasi dei diversi rapporti implicati da un contratTo di appalto, subappalto o somministrazione. Il documento, al Titolo V, afferma che “il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee a eliminare/ridurre i rischi relativi alle interferenze” – e nel farlo deve tenere particolarmente conto dei subappalti. Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e di ogni operatore economico.

In particolare, il committente esamina la reale possibilità di sovrapposizioni tra le attività e valuta la presenza di rischi indotti da terzi. Inoltre, attiva il dialogo sulle misure da adottare per promuovere il coordinamento tra i diversi datori di lavoro. Dalla discussione possono emergere stimoli e spunti nuovi e differenti, che arrivano anche a modificare il DUVRI.

Il Titolo VII dello stesso documento precisa che le nuove attività e quelle cessate rappresentano aggiornamenti del DUVRI che il committente, in coordinamento con tutti gli operatori economici, deve segnalare. Indicendo riunioni e incontri, il committente ha il compito di adeguare i contrati interessati – ma solo e soltanto dopo l’approvazione e la sottoscrizione del nuovo documento di valutazione dei rischi da interferenza in sinergia con gli operatori economici.

È importante tenere a mente che il Decreto legge 21/06/2013 n.69 (Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto diverse novità in relazione all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Tra queste, le più importanti sono:

La previsione dell’incaricato: il committente può individuare un incaricato al DUVRI almeno per le attività a rischio più basso (che deve comunque essere un preposto)
L’esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla previsione dell’incaricato per servizi di natura intellettuale, per la fornitura di materiali/attrezzature e per lavori/servizi che richiedono un massimo di cinque uomini giorno (N.B.: sono escluse da questo caso le attività che implicano rischio elevato di incendio, rischi cancerogeni, mutogeni, biologici esplosivi o il contatto con l’amianto).

Al comma 5, sempre l’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 afferma che nei contratti di subappalto, appalto e somministrazione devono essere indicati i costi delle misure adottate per eliminare/ridurre i rischi da interferenza. A tal proposito l’INAIL ha reso disponibile una guida aggiornata all’elaborazione del DUVRI.

Tale guida prende piede da un’importante discriminazione: i costi della sicurezza nei contratti pubblici si distinguono tra SPECIALI/DIRETTI – ovvero aggiuntivi, per eliminare le interferenze particolari – e ORDINARI/INDIRETTI – necessari e relativi alle attività da appaltare, ovvero afferenti l’attività propria dell’appaltatore. [Dall’art. 32 D.P.R. 207/10: Regolamento dei Contratti Pubblici).

La Stazione Appaltante è tenuta a fare una stima dei soli costi speciali, quantificandoli in base al DUVRI. Questi devono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto al ribasso d’asta. I costi ordinari vanno invece indicati dal singolo operatore economico in sede di offerta ai sensi del c. 6, art. 26 e c. 3bis art. 86 del Codice dei Contratti, per essere poi verificati nella loro congruità – di fatto la Stazione Appaltante ignora la realtà delle singole organizzazioni aziendali, per tanto può limitarsi a stimare i costi generici della SSL.

In definitiva si ritiene - anche sulla base della Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF) - “percorribile il seguente iter:
A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
B. gli operatori economici debbono indicare nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
C. la Stazione Appaltante tiene conto dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;
D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata”.

L’eventuale mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali “comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012)”.

La guida dell’Inail ricorda, tuttavia, che con la sentenza n. 3760/2013 il Consiglio di Stato ha dichiarato che “laddove la Stazione Appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell’appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non determina l’automatica esclusione dell’impresa.”

È bene inoltre sottolineare che la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale, eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose.

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