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NUOVO TESTO PREVENZIONE INCENDI: LA VOLTA BUONA?
2015-06-18

NUOVO TESTO PREVENZIONE INCENDI: LA VOLTA BUONA?

Il periodo di proroga, però, termina domani. E questo significa che a partire da domani o il Testo viene adottato nella sua bozza attuale oppure viene rielaborato in una nuova versione.

È in scadenza domani lo standstill period per l’adozione del nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi. La proroga di tre mesi era stata concessa a marzo dall’Unione Europea per garantire all’Italia il tempo necessario a completare la stesura della bozza del documento e le sue opportune integrazioni.

Il Testo è stato presentato alla Commissione Europea nella sua versione non definitiva ad aprile del 2014. Gli obiettivi che si prefiggeva il legislatore erano la semplificazione e la razionalizzazione del complesso normativo affinché risultasse più in armonia e in linea sia col progresso tecnologico che con gli standard internazionali. Il parere della Commissione - arrivato a dicembre - era stato in quell’occasione circostanziato. I membri avevano espresso la necessità di ulteriori chiarimenti e integrazioni*.

Il periodo di proroga, però, termina domani. E questo significa che a partire da domani o il Testo viene adottato nella sua bozza attuale oppure viene rielaborato in una nuova versione.

Cogliamo l’occasione per ripercorrere le principali caratteristiche del progetto presentato alla Commissione Europea. Ad oggi, la bozza del Testo Unico Prevenzione Incendi si compone di

  • 5 articoli
    - approvazione delle norme tecniche
    - campo di applicazione
    - requisiti e condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio
    - svolgimento attività monitoraggio Dipartimento Vigili del Fuoco
    - disposizioni transitorie e finali
  • 1 allegato: “norme tecniche di prevenzione incendi”, diviso in quattro aree semantiche
    - generalità
    - strategia antincendio
    - regole tecniche verticali
    - metodi.

Lo schema del Decreto Ministeriale al 18 dicembre 2014, all’art. 1 affermava che le norme tecniche sono da considerarsi alternative alle vigenti disposizioni di cui all’art. 15, c. 3 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ma anche delle specifiche disposizioni di cui ai:

  • DM 15 marzo 2005
  • DM 9 marzo 2007
  • DM 16 febbraio 2007
  • DM 20 dicembre 2012
  • DM 15 settembre 2005
  • DM 26 agosto 1992

L’art. 2, inoltre, precisa che le norme tecniche si possono applicare ad attività nuove e a quelle esistenti in caso siano soggette a interventi di ristrutturazione totale o parziale, a condizione che le parti dell’attività interessate dall’intervento siano dotate di un’indipendenza funzionale. Tale indipendenza funzionale deve garantire l’applicazione integrale delle medesime norme tecniche alle parti interessate dall’intervento e che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessate dall’intervento siano compatibili con gli interventi di realizzazione.

 

*L’obbligo di presentare alla CE le regolamentazioni tecniche discende dalla Direttiva 98/34/CE.

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