E’ possibile effettuare le visite mediche fuori dall’orario di lavoro? Un datore di lavoro può decidere che un check-up o un prelievo vengano effettuati in orari diversi da quelli lavorativi? E cosa dice la legge in proposito?
Andiamo con ordine. Perché stabilire se e in quali occasioni sia possibile che le visite mediche vengano effettuate fuori dall’orario di lavoro resta per molti un aspetto ancora confuso e dai confini incerti tra quelli relativi agli obblighi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori.
A tentare di dipanare qualche dubbio è stata recentemente la Commissione Interpelli, la quale, richiamando l’art. 15, c.2, D.Lgs. 81/08, in cui viene affermato che "il lavoratore ha diritto a veder riconosciute le ore impegnate [per le visite mediche] come ore di lavoro" e dunque ore da recuperare o da monetizzare come straordinari, ha dichiarato che "le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori."
Dunque, le ore impegnate dal lavoratore per gli accertamenti sanitari gli devono essere pagate.
Se questo non dovesse bastare a fare chiarezza, ancora più evidente è quanto affermato dall’art. 41 dello stesso D.Lgs. 81/08, che afferma che "la visita per idoneità psicofisica del lavoratore va svolta in orario di lavoro, altrimenti il tempo impiegato dal lavoratore deve essere retribuito."
Di fatto, la legge prevede la possibilità per il Datore di Lavoro di richiedere al Medico Competente e ai Dipendenti che le visite mediche vengano svolte fuori dall’orario di lavoro. Le norme, infatti, non lo proibiscono. Dettano però le condizioni ottimali, quelle più eque affinché non vengano intaccati i diritti dei lavoratori. E dunque ecco che un lavoratore convocato a effettuare vitie mediche fuori dal suo orario di lavoro, ha diritto al riconoscimento del tempo impiegato in quell’attività come ore di lavoro, che potranno essergli pagate oppure riconosciute in ore di permesso. In questo modo è del tutto evitata la possibilità che un titolare approfitti della debolezza contrattuale o della buona fede dei prorpi dipendenti, imponendo loro di sottoporsi ai controlli medici durante il loro tempo libero. D’altro canto, i lavoratori sono tenuti per legge a sottoporsi ai controlli medici, affinché possa essere stabilito che le loro condizioni psicofisiche siano adatte allo svolgimento della mansione a cui sono preposti.
La Commissione ha tenuto a ricordare che se è vero che sottoporsi ai controlli sanitari è uno degli obblighi dei lavoratori (art. 20), la sorveglianza sanitaria è obbligo del datore di lavoro (art. 18, c.1). E il soggetto obbligato non può e non deve in alcun modo trascurare né omettere le visite mediche in virtù della particolarità del bene tutelato: la salute dei lavoratori.