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ATTREZZATURE DA LAVORO: FORMAZIONE IN SCADENZA
2015-02-12

ATTREZZATURE DA LAVORO: FORMAZIONE IN SCADENZA

I percorsi formativi non completati da relativa integrazione entro il 13 marzo 2015 verranno considerati nulli

Un mese. E’ il tempo che rimane alle aziende per vedere riconosciuta la formazione pregressa dei propri lavoratori in materia di Attrezzature da Lavoro e poterla completare con il relativo aggiornamento senza doverla ripete. L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha infatti stabilito che dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore - 12 marzo 2013 - la formazione che i lavoratori hanno già espletato non potrà più considerarsi valida e per tanto dovgrà essere ripetuta.

Il riconoscimento della formazione già effettuata avviene qualora il datore di lavoro e il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione, che hanno la responsabilità della formazione dei lavoratori, provvedano a mettere in programmazione l’integrazione. Tale integrazione è obbligatoria per tutti coloro i quali avessere frequentat0o un corso di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo oppure non completato da una verifica finale.

La scelta di impiegare il termine "integrazione" è voluta e stabilisce una discriminazione rispetto al più tradizionale "aggiornamento". Non è totalmente corretto, infatti, ritenere i contenuti, le madalità e la struttura dei corsi di aggiornamento totalmente applicabili al corso per il riconoscimento della formazione pregressa. Se la durata, infatti, è la stessa, diversi saranno i contenuti del corso e la metodologia di formazione. L’integrazione prevede almeno tre ore di esercitazione pratica a fronte di una teorica di carattere giuridico-tecnica.

Come dovrebbe essere progettato un corso di integrazione?
Per rispondere a questa domanda risulta necessario richiamare alcuni principi fondamentali contenuti all’interno del Testo Unico. In primo luogo è necessario ricordare che il Decreto Legislativo 811/08 afferma che il Datore di Lavoro è tenuto a garantire ai propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata allo svolgimento della mansione richiesta. Il compito di proporre i programmi di formazione e informazione spetta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale, compiuta una corretta analisi del fabbisogno formativo dei lavoratori, ha l’onere di pianificare il più idoneo percorso di in-formazione. Dal momento, però, che la specifificità dell’addestramento all’utilizzo delle attrezzature spesso richiede l’intervento di formatori esterni all’organigramma aziendale, che abbiano l’esperienza e la conoscenza tecnica approrpiata, il soggetto erogatore del corso potrebbe non coincidere col Datore di lavoro. In questo caso la responsabilità della formazione ricade si sul datore di lavoro e l’RSPP, ma anche sul soggetto che eroga il corso.

Per quanto riguarda il corso integrativo in particolare, però, risulta davvero difficile credere di poter effettuare una esaustiva analisi preliminare delle competenze che i lavoratori già possiedono, poiché l’unica ora destinata alla formazione teorica non sarebbe sufficiente. Allo stesso modo, prevedere verifiche intermedie o la prova finale significherebbe dover effettuare un controllo dell’apprendimento relativo all’intero ciclo formativo, ma per i moduli pratici non esistono nemmeno delle reali indicazioni in merito ai contenuti.

Per tutti questi motivi, il miglior modo di procedere è rispettare l’obiettivo finale, ovvero FARE SICUREZZA NEL CONCRETO. Il docente formatore del corso ha in questo caso l’onere e la responsabilità di scegliere ciò che ritiene più efficace ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo dei lavoratori, se rispettare i requisiti minimi consigliati dall’accordo o optare per una linea differente. In linea eccezzionale esiste anche la possibilità per il formatore di optare per una formazione solo in aula. Dovutamente all’importanza delle conseguenze che derivano da una formazione erogata male e poco esaustiva, però, la scelta del docente deve essere giustificata da evidenze concrete e dalle reali esigenze dei discenti. Questo è possibile solo se si compie un’attenta valutazione dei rischi derivanti dall’attrezzatura in questione e delle specificità operative presenti nell’azienda di cui si tratta.

Un’ottima soluzione per assicurarsi una corretta formazione sia giuridico-teorica che pratica sarebbe quella di affiancare un Formatore a un Addestratore. Le due figure, infatti, possiedono competenze differenti e sono in grado di fornire la corretta formazione ai lavoratori. Si intende per formatore un docente che ha esperienza almeno triennale in materia di prevenzione e formazione, mentre l’addestratore ha una conoscenza tecnica e pluriennale delle caratteristiche pratiche dell’attrezzatura da lavoro considerata.

Al momento non è ancora prevista alcuna proroga al termine ultimo previsto per la scadenza della formazione pregressa, che resta il 12 marzo 2015.

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