Con gli Interpelli nn. 10, 12, 14 e 15 dell’11 luglio 2014 la Commissione è intervenuta in merito al tema della formazione delle diverse figure della prevenzione. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2013 e del successivo Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, infatti, sono emersi alcuni dubbi in merito a differenti questioni:
- i profili dell’organizzazione dei corsi legati ai soggetti organizzatori abilitati
- i requisiti dei docenti
- le verifiche dell’apprendimento
- le condizioni per l’erogazione della formazione in e-learning.
Consideriamo qui le verifiche dell’apprendimento dei corsi di formazione svolti in modalità e-learning.
L’interpello n. 12 affronta lo spinoso tema della verifica dell’apprendimento effettuato in modalità e-learning e amministrato dall’Allegato I degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La Commissione Interpelli ha in questa circostanza ribadito quanto stabilito dall’Allegato, in cui si afferma l’obbligo di verificare in presenza l’apprendimento laddove la verifica finale sia prevista. “Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica finale obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione”, così ha scritto la Commissione.
Ma cosa accade nel caso della formazione dei lavoratori?
Al punto 4 gli Accordi definiscono la formazione dei lavoratori esplicitandola in formazione generale e specifica, chiarendo che solo la formazione generale può essere effettuata in e-learning. Non vi è però alcuna nota che sancisca l’obbligatorietà di concludere la formazione generale dei lavoratori con una verifica finale, né in queste norme né negli Accordi successivi del 25 luglio 2012. Mentre è, invece, chiaramente specificato ai punti 5 e 6 che i corsi per i preposti e quelli per i dirigenti debbano concludersi con una prova di verifica. Lo stesso vale per i datori di lavoro.Pertanto si ritiene applicabile che la verifica di apprendimento debba essere effettuata in presenza o, come precisano le Linee Applicative, "anche per il tramite della videoconferenza" solo per i corsi che la prevedono. Per i casi in cui non è prevista, questa non può essere introdotta senza una revisione specifica degli Accordi. Questa anomalia, però, ha rischiato di essere deviante. In primo luogo perché all’art. 1 del D.Lgs. 81/08 è stabilito che la formazione, oltre a essere sufficiente, “deve essere adeguata”, ossia deve consistere in un processo educativo che consenta l’effettivo trasferimento di conoscenze e procedure utili. Un trasferimento che non può essere verificato. In secondo luogo perché la Corte di Cassazione, in merito all’apprendimento dei lavoratori, ha affermato che nell’attività formativa il datore di lavoro ha il dovere di accertare che le procedure siano effettivamente state comprese e percepite dai lavoratori, in particolare da quelli stranieri.
Il problema non si pone per la formazione specifica dei lavoratori, poiché non può essere erogata in modalità e-learning. Questa impostazione, che di fatto prevede lo svolgimento in presenza della formazione specifica del lavoratori, in conclusione presuppone che l’esame finale relativo alla formazione generale svolta in e-learning venga effettuato con la formazione specifica al momento della sua conclusione.