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SCALE PORTATILI, QUANDO E COME USARLE
2014-10-13

SCALE PORTATILI, QUANDO E COME USARLE

Linee guida per l'utilizzo nei cantieri temporanei e mobili

Il Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 approvato dalla Regione Lombardia (che sostituisce la normativa precedente, Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011) riporta utili schede di attività relative ai diversi impieghi delle scale portatili nei cantieri edili, con lo scopo ultimo di prevenire e/o ridurre i numerosi infortuni correlati alle cadute dall’alto. Una tipologia di infortunio drammaticamente frequente, anche e soprattutto a causa dell’impiego di scale portatili inadatte alle attività da svolgere o in cattivo stato.

Dal momento che le scale portatili vengono utilizzate in differenti contesti di lavoro e dunque per lo svolgimento di mansioni distinte, il decreto si è occupato di veicolare utili informazioni di carattere specifico relativamente a contesti differenti di impiego delle scale stesse. Un insieme di buone prassi, prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala.

Un primo contesto di utilizzo della scala portatile è la realizzazione dei pilastri in calcestruzzo.
La scala portatile è in questo caso utile per portarsi alla quota di sommità del pilastro e compiere alcune operazioni manuali: assemblare gli elementi della casseratura, mettere in opera l’armatura metallica, vibrare il getto di calcestruzzo e infine rimuovere gli elementi della casseratura. La scheda contenuta nel decreto indica che è possibile utilizzare una scala portatile solo:

  • “se nel POS è documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all’utilizzo di opere provvisionali, ‘trabattelli’, piattaforme elevabili o piattaforme di getto che incorporano il dispositivo di protezione collettiva;
  • se le condizioni di utilizzo della scala non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di appoggio, presenza di elementi lesivi al piano.”

Un aspetto da non sottovalutare è la scelta della tipologia di scala da impiegare. Il decreto prevede che le scale portatili ideali durante la costruzione dei pilastri in calcestruzzo sono:

  • la scala a castello autoportante dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti, di altezza adeguata ai pilastri;
  • la scala doppia con piattaforma e guardacorpo;
  • la scala semplice di appoggio, ma solo in caso di effettiva impossibilità di utilizzo delle due precedenti.

Sono poi indicate le prescrizioni e i divieti relativi al caso specifico. Il testo normativo recita:

  • “se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla scala che mantenga la persona all’interno dei montanti;
  • nelle fasi di lavoro, per il rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia è controindicato utilizzare le scale a pioli ma solamente quelle a gradini;
  • il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone; deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
  • durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
  • la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
  • in caso di utilizzo di scala semplice di appoggio, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 70°, e vincolata alla base e alla sommità sui due montanti mediante sistemi antiscivolamento ed antiribaltamento;
  • le scale non devono presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
  • l’operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività;
  • durante la fase di fissaggio la scala deve essere trattenuta al piede; è vietato sporgersi lateralmente.”

Un secondo caso di utilizzo delle scale portatili è il superamento dei dislivelli per il passaggio da un solaio a un altro. In questa circostanza la scala può essere utilizzata solo:

  • “in assenza di strutture di accesso fisse” e solo per il tempo necessario alla realizzazione degli stessi;
  • “se le condizioni di utilizzo non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di appoggio, presenza di elementi lesivi al piano.”

La base di appoggio della scala deve essere il piano stabile del solaio. La sua altezza massima non può superare quella prevista del solaio stesso.
In queste circostanze di lavoro il decreto stabilisce che è idoneo ricorrere a una tra le due tipologie di scala seguenti:

  • scala semplice di appoggio con corrimano;
  • scala semplice di appoggio. Anche per questa specifica casistica vengono indicate le condizioni e i divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
  • “la scala deve sporgere di almeno 1 metro oltre il piano del solaio di accesso; - il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
  • deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
  • la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
  • la scala deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 75° in funzione della tipologia, dotata di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di dispositivi di fissaggio alle estremità superiori; questi elementi sono da sottoporre a verifiche periodiche;
  • la scala non deve presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
  • durante la fase di fissaggio la scala deve essere trattenuta al piede;
  • e’ vietato sporgersi lateralmente;
  • in dipendenza del suo posizionamento, all’accesso e allo sbarco deve essere predisposta una adeguata area di movimento con idoneo parapetto nella zona in quota”.

Tutte le informazioni contenute in questo articolo possono essere reperite nel Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 direttamente dal sito internet della Regione Lombardia.

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