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CAMPI ELETTROMAGNETICI
2016-08-30

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Decreto Legislativo 01/08/2016 n. 159
Tempo di lettura: 3 minuti

IN DUE PAROLE:

Pubblicata la nuova normativa che riguarda la protezione da CAMPI ELETTROMAGNETICI

In vigore dal 2 Settembre 2016

Obblighi di aggiornamento/integrazione della Valutazione dei Rischi da campi elettromagnetici, anche attraverso rilievi strumentali se necessario dopo pre valutazione

Nuovi obblighi di formazione per lavoratori esposti

Nuovi obblighi di sorveglianza sanitaria

Profonde innovazioni per quel che riguarda la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza; incide in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni per la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde

IN DETTAGLIO:

Pubblicato il D.Lgs. n.159 del 1 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”; Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 settembre.

Sono state introdotte profonde innovazioni sulla protezione dalle esposizioni in campi a bassa frequenza (minori invece quelle riguardanti la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde) che andranno a modificare il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0Hz a 300 GHz) Titolo VIII “Agenti fisici” del D.Lgs. 81/2008.

Le nuove disposizioni richiedono pertanto competenze nuove da parte dei consulenti e degli RSPP che dovranno dimostrare qualificazioni e specifiche conoscenze in materia.

Quali sono le principali novità introdotte:

- introduzione di cautele relativamente a possibili effetti cosi detti “non termici” quali quelli a carico degli organi sensoriali. Questi possono essere origine di deterioramento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Da non sottovalutare il fatto che la stimolazione degli organi sensoriali possa comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Tutti effetti che possono essere causa di disturbi temporanei delle capacità cognitive dei lavoratori influendo sulla loro capacità di operare in modo sicuro. Il datore di lavoro dovrà quindi assicurarsi che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari ma anche quelli relativi agli effetti sensoriali. I suddetti limiti sono riportati all’interno di specifico allegato. Qualora uno qualsiasi dei valori limite fosse superato il datore di lavoro dovrà mettere in atto le seguenti misure:

  1. ricerca di altri metodi di lavoro che implicano minore esposizione ai campi;
  2. scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore;
  3. c) interventi atti a ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione;
  4. d) programmi dimanutenzionedelle attrezzature in uso;
  5. progettazione della struttura, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  6. f) limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  7. g) disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  8. h) limitazione e controllo degli accessi attraverso applicazione di segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
  9. i) in caso di esposizione a campi elettrici sussiste l’obbligo di applicazione di misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto con mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori

- è stato ampliato l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori potenzialmente esposti e i loro rappresentanti ricevano informazioni e formazione in relazione ai risultati della valutazione del rischio con particolare riferimento agli eventuali effetti indiretti dovuti all’esposizione, alla possibilità dell’insorgenza di sensazioni e sintomi transitori e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza

- la sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, potrà disporre  contenuti e periodicità differenti da quelli forniti dal medico competente.

In conclusione le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione  elettromagnetica, ma più in particolare, si possono individuare due classi di rischio:

RISCHIO GENERICO: per tutti quei lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano davanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radio-base o elettrodotti;

RISCHIO SPECIFICO: per quei lavoratori che utilizzano quotidianamente fonti di emissione di campi elettromagnetici.

   

Ufficio Tecnico – Gruppo Sfera Srl

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