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NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 7 Luglio 2016
2016-07-11

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 7 Luglio 2016

Formazione RSPP
Tempo di lettura: 3 minuti

IN DUE PAROLE:

Pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione di RSPP/ASPP – In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

Moduli A e C non sono variati in termini di tematiche e tempistiche rispetto al precedente Accordo del 26/01/2006;

Nuovo modulo B di 48 ore comune a tutti i settori produttivi ad esclusione di agricoltura - pesca; cave - costruzioni; sanità residenziale; chimico – petrolchimico (moduli di specializzazione). Il modulo B di 48 ore è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione;

Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del presente ASR la partecipazione al modulo B comune o ai moduli specifici ha validità di aggiornamento;

L’aggiornamento per gli RSPP è di 40 ore mentre per gli ASPP è di 20 ore e ha validità quinquennale.

IN DETTAGLIO:

Pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, approvato nella seduta del 7 Luglio 2016.

Ridefiniti durata e contenuti minimi relativi ai percorsi formativi di RSPP e ASPP. L’entrata in vigore del provvedimento avverrà a quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Non sono variati in termini di tempistiche e tematiche i moduli A e C; unica novità la possibilità di fruire tutti gli argomenti del modulo A in modalità e-learning.  

Significativi invece i cambiamenti per quanto concerne il modulo B ovvero quello correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e in corso di svolgimento delle attività lavorative.

E’ stato introdotto un modulo B comune, esaustivo per tutti i settori produttivi (48 ore) ad eccezione di agricoltura – pesca (12 ore); cave – costruzioni (16 ore); sanità residenziale (12 ore); chimico – petrolchimico (16 ore)  per i quali il percorso deve essere integrato con la

frequenza dei moduli di specializzazione; il modulo B comune risulta essere propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

I percorsi formativi effettuati da RSPP e ASPP in vigenza dell’Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006 non necessitano integrazioni per adeguarsi alle precisioni contenute nel nuovo provvedimento a patto che gli stessi non cambino settore produttivo.

Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, la partecipazione al modulo B comune o ad uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta come aggiornamento per tutti gli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006.

Le ore minime dell’aggiornamento sono fissate in 40 quinquennali per RSPP e 20 quinquennali per ASPP; viene consigliato, ma non è vincolante, che i suddetti monte ore siano dilazionati nel quinquennio.

La partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro e a convegni o seminari (non più del 50% delle ore totali di aggiornamento previste) che trattino di materie attinenti agli aspetti di igiene, salute e sicurezza negli ambienti lavorativi sono da ritenersi valide ai fini dell’aggiornamento quinquennale.

Infine sono state introdotte nuove disposizioni che apporteranno modifiche agli Accordi del 21 Dicembre 2011 (formazione sulla sicurezza sul lavoro).

Nelle aziende inserite nel rischio basso (riferimento alla tabella allegata all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e per i lavoratori di aziende a rischio medio/alto che svolgono mansioni che non comportano l’accesso a reparti produttivi (ad esempio: impiegati di aziende chimiche), la formazione specifica è consentita in modalità e-learning.

  

 

Ufficio Tecnico – Gruppo Sfera Srl

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